Ravvedimento
(Art.13 del D.LGS. 472 del 1997)
Il ravvedimento è consentito per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti riferiti a tutti i tributi comunali sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

 

OMESSI / INSUFFICIENTI / TARDIVI VERSAMENTI

RAVVEDIMENTO

APPLICAZIONE

%SANZIONE

INTERESSI

RAVVEDIMENTO SPRINT

Entro 14 gg. dalla scadenza

0,10% giornaliero

·   2020 – 0,05%

·   2019 – 0,80%

·   2018 – 0,30%

·   2017 – 0,10%

·   2016 – 0,20%

·   2015 – 0,50%

RAVVEDIMENTO BREVE

Dal 15° al 30° giorno di ritardo

1,50%

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO

Dal 31° al 90° giorno di ritardo

1,67%

RAVVEDIMENTO ORDINARIO

Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro un anno dall’omissione o dall’errore

3,75%

RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE (NOVITA’ D.L. 124/2019)

Entro due anni dall’omissione o dall’errore

4,28%

RAVVEDIMENTO LUNGO (NOVITA’ D.L. 124/2019)

Oltre due anni dall’omissione o dall’errore

5,00%

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