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Imposta Comunale sulla pubblicità
Anno 2020
Comune di Cerignola – Classe III
A) Tariffa per la pubblicità ordinaria (art. 12)
1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:
- non luminosa e non illuminata € 18,60
- luminosa o illuminata € 37,20
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi, si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nel comma 1;
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mg. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento;
B) Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13)
1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l’imposta dovuta è la seguente:
- non luminosa e non illuminata € 16,01
- luminosa o illuminata € 32,02
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4;
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:
- per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 € 96,57
- autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 € 64,55
- per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due prece-denti categorie € 32,02
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 0,5 mq.;
5. È fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’impresa e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
C) Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14)
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla seguente tariffa:
- luminosa o illuminata € 74,36
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2, effettuata per conto proprio dall’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe;
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
- luminosa o illuminata € 4,13
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
D) Tariffa per la pubblicità varia (art. 15)
1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1:
- striscioni o simili € 18,60
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o mani-festini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura di: € 96,57
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l’imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista nel comma 2;
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
- distribuzione ecc. € 4,13
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:
- sonora € 11,87
E) Riduzioni dell’imposta (art. 16)
1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la parte-cipazione degli enti pubblici territoriali che deve risultare da apposito atto deliberativo (delibera di giunta o consiglio) formalmente adottato e reso esecutivo;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
F) Esenzioni dall’imposta (art. 17)
1. Sono esenti dall’imposta:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,5 mq. per ciascuna ve-trina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle por-te di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 0,5 mq., e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 mq.;
c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spetta-colo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o di ogni genere inerente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferrovia-rie, degli aerei, delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individua-zione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia ob-bligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabi-lite, non superino 0,5 mq. di superficie.
G) Tariffa per il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19)
1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensi-vo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che prov-vede alla loro esecuzione;
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per cia-scun foglio di dimensione fino a cm. (70×100) per i periodi di seguito indicati è la seguente:
- per i primi 10 giorni € 1,61
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,48
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento;
4. Per i manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento;
5. Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
H) Riduzioni del diritto (art. 20)
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali che deve risultare da apposito atto deliberativo (delibera di giunta o consiglio) formalmente adottato e reso esecutivo;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
I) Esenzioni dal diritto (art. 21)
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Co-mune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscri-zioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle ar-mi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pub-blica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento europeo, re-gionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
DA CHI È DOVUTA?
Dal gestore diretto del mezzo pubblicitario.
CALCOLO
I parametri fondamentali di riferimento per il calcolo dell’imposta sulla pubblicità sono:
- Durata (mesi, anno, ecc)
- Superficie esposta del messaggio pubblicitario
- Ubicazione (Via)
- Luminosità
PROCEDURE
Chiunque intende effettuare pubblicità nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, presenta un’apposita dichiarazione all’Ufficio competente almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità temporanea che per la pubblicità permanente.
La domanda di autorizzazione (redatta utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio competente) è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l’istruttoria.
La domanda è altresì corredata del permesso per costruire o della D.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti.
COME SI PAGA?
Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante modello F24.