Le quote di partecipazione degli Enti consorziati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per assicurare il funzionamento del Consorzio vengono commisurate alle popolazioni residenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente nei Comuni del Bacino FG/4. Le quote di partecipazione spettanti ai Comuni consorziati si calcolano proporzionalmente dividendo le popolazioni dei singoli comuni per la popolazione complessiva del bacino, moltiplicando il risultato per cento e assegnando le unità ottenute dalla sommatoria dei decimali risultanti dall’applicazione della stessa formula ai comuni con i valori dei decimali più grandi. L’aggiornamento delle quote di partecipazione avverrà ogni cinque anni in base alla popolazione risultante alla fine di ciascun quinquennio, precisando che il primo quinquennio termina il 31 dicembre 2002.
Le modifiche dell’ambito territoriale si riflettono sulla composizione del Consorzio con la redistribuzione delle quote di partecipazione ma un singolo Comune non potrà mai superare la quota del 49%; nel qual caso il restante 51% verrà ripartito proporzionalmente tra gli altri Comuni. In tal caso la redistribuzione delle quote avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica. Le quote di partecipazione alle spese di gestione del Consorzio, nonché quelle relative alla realizzazione e all’ammortamento degli impianti e al loro funzionamento, vengono commisurate alla quantità di rifiuti solidi urbani conferiti da ciascun Comune per ogni anno di riferimento ovvero sono determinate dall’Assemblea sulla base di altro criterio.
L’uscita di un Comune dal Consorzio a seguito di modifiche territoriali comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatisi con i versamenti in conto capitale dei singoli comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al Comune.
L’Assemblea, inoltre, fissa la misura del contributo socio-ambientale dovuto ai comuni sedi di impianto anche in aggiunta ad eventuali contributi stabiliti da leggi regionali e salvo diversa disciplina delle stesse. Il contributo sarà determinato anche a favore dei Comuni contermini ove la distanza fra l’impianto e i centri abitati sia inferiore alla distanza tra il medesimo impianto e il centro abitato del Comune sede. L’ammontare complessivo del contributo non potrà mai essere superiore al dieci per cento della tariffa applicata.